Art. 14

Pubblicazione in linguaggio macchina

In vigore dal 2 giu 2016
Pubblicazione in linguaggio macchina 1.   Gli APA e i CTP pubblicano in linguaggio macchina le informazioni di cui l'articolo 64, paragrafo 1, e l'articolo 65, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE prescrivono la pubblicazione. 2.   I CTP pubblicano in linguaggio macchina le informazioni previste dall'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. 3.   Sono considerate pubblicate in linguaggio macchina soltanto le informazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti: a) sono in un formato elettronico atto a essere letto direttamente e automaticamente da un computer; b) sono conservate in un'architettura informatica conforme all', paragrafo 7, che consente l'accesso automatico; c) sono gestite da un sistema sufficientemente solido da assicurare la continuità e la regolarità dei servizi prestati e tale da permettere una velocità di accesso adeguata; d) sono accessibili, leggibili, utilizzabili e copiabili da un software informatico disponibile pubblicamente e gratuitamente. Ai fini del primo comma, lettera a), il formato elettronico è determinato da standard aperti, gratuiti e non proprietari. 4.   Ai fini del paragrafo 3, primo comma, lettera a), il formato elettronico indica il tipo di file o messaggi, le regole che li identificano e il nome e tipo di dati dei campi previsti. 5.   Gli APA e i CTP: a) mettono a disposizione del pubblico istruzioni sul modo e il luogo in cui è possibile accedere agevolmente ai dati e usarli, indicando anche il formato elettronico; b) rendono note le modifiche delle istruzioni di cui alla lettera a) almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, salvo in caso di necessità urgente e debitamente motivata di una loro entrata in vigore in tempi più rapidi; c) inseriscono nella pagina iniziale del proprio sito web un collegamento ipertestuale alle istruzioni di cui alla lettera a).
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Art. 14 Regolamento (UE) 2017/571 — Pubblicazione in linguaggio macchina | Portale Normativo