Art. 4
Altre condizioni per la concessione dell'accesso
In vigore dal 2 giu 2016
Altre condizioni per la concessione dell'accesso
1. Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fissa le condizioni degli accordi di licenza e li rende accessibili a titolo gratuito alle CCP e alle sedi di negoziazione su loro richiesta. Le condizioni includono quanto segue:
a)
l'ambito d'uso e il contenuto delle informazioni per ogni utilizzazione nel quadro dell'accordo di licenza, precisando per ogni caso le informazioni riservate;
b)
le condizioni per la divulgazione ad altri, se consentita, di informazioni da parte delle CCP e delle sedi di negoziazione;
c)
i requisiti tecnici per la fornitura del servizio;
d)
i prezzi e le condizioni di pagamento;
e)
le condizioni che determinano la cessazione dell'accordo tenendo conto della durata degli strumenti finanziari che fanno riferimento al valore di riferimento;
f)
le situazioni di emergenza e le misure che disciplinano la continuazione del servizio, i periodi transitori e l'interruzione del servizio nei periodi di emergenza, che:
i)
consentano la cessazione in modo ordinato;
ii)
assicurino che la cessazione non sia dovuta a violazioni lievi del contratto e che alla parte interessata sia concesso un termine ragionevole per regolarizzare le violazioni che non dia luogo a risoluzione immediata;
g)
la legge applicabile e la ripartizione delle responsabilità.
2. L'accordo di licenza dispone che le CCP, le sedi di negoziazione e i soggetti che detengono i diritti di proprietà sui valori di riferimento stabiliscano politiche, procedure e sistemi adeguati per assicurare quanto segue:
a)
la prestazione del servizio senza indebito ritardo conformemente a un calendario prestabilito;
b)
l'aggiornamento costante di tutte le informazioni fornite dalle parti per l'intera durata dell'accordo di accesso, comprese le informazioni che potrebbero avere un impatto in termini di reputazione;
c)
un canale di comunicazione tra le parti che sia tempestivo, affidabile e sicuro per la durata dell'accordo di licenza;
d)
consultazioni nel caso in cui le modifiche delle attività di una delle entità avranno verosimilmente un impatto sostanziale sull'accordo di licenza o sui rischi a cui l'altra entità è esposta e la comunicazione entro un periodo ragionevole di preavviso prima dell'attuazione delle modifiche delle attività di una delle due entità;
e)
la fornitura di informazioni e le istruzioni pertinenti in merito alla loro trasmissione e utilizzazione mediante i mezzi tecnici concordati;
f)
la fornitura ai soggetti che detengono i diritti di proprietà sui valori di riferimento di informazioni aggiornate sulla diffusione delle informazioni ai partecipanti diretti delle CCP e ai membri o partecipanti delle sedi di negoziazione, se consentita;
g)
che la risoluzione delle controversie e la cessazione dell'accordo avvengano in maniera ordinata in funzione delle circostanze individuate.
Storico versioni
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