Art. 4 · Altre condizioni per la concessione dell'accesso

Art. 4

Altre condizioni per la concessione dell'accesso

In vigore dal 2 giu 2016
Altre condizioni per la concessione dell'accesso 1.   Il soggetto che detiene i diritti di proprietà sul valore di riferimento fissa le condizioni degli accordi di licenza e li rende accessibili a titolo gratuito alle CCP e alle sedi di negoziazione su loro richiesta. Le condizioni includono quanto segue: a) l'ambito d'uso e il contenuto delle informazioni per ogni utilizzazione nel quadro dell'accordo di licenza, precisando per ogni caso le informazioni riservate; b) le condizioni per la divulgazione ad altri, se consentita, di informazioni da parte delle CCP e delle sedi di negoziazione; c) i requisiti tecnici per la fornitura del servizio; d) i prezzi e le condizioni di pagamento; e) le condizioni che determinano la cessazione dell'accordo tenendo conto della durata degli strumenti finanziari che fanno riferimento al valore di riferimento; f) le situazioni di emergenza e le misure che disciplinano la continuazione del servizio, i periodi transitori e l'interruzione del servizio nei periodi di emergenza, che: i) consentano la cessazione in modo ordinato; ii) assicurino che la cessazione non sia dovuta a violazioni lievi del contratto e che alla parte interessata sia concesso un termine ragionevole per regolarizzare le violazioni che non dia luogo a risoluzione immediata; g) la legge applicabile e la ripartizione delle responsabilità. 2.   L'accordo di licenza dispone che le CCP, le sedi di negoziazione e i soggetti che detengono i diritti di proprietà sui valori di riferimento stabiliscano politiche, procedure e sistemi adeguati per assicurare quanto segue: a) la prestazione del servizio senza indebito ritardo conformemente a un calendario prestabilito; b) l'aggiornamento costante di tutte le informazioni fornite dalle parti per l'intera durata dell'accordo di accesso, comprese le informazioni che potrebbero avere un impatto in termini di reputazione; c) un canale di comunicazione tra le parti che sia tempestivo, affidabile e sicuro per la durata dell'accordo di licenza; d) consultazioni nel caso in cui le modifiche delle attività di una delle entità avranno verosimilmente un impatto sostanziale sull'accordo di licenza o sui rischi a cui l'altra entità è esposta e la comunicazione entro un periodo ragionevole di preavviso prima dell'attuazione delle modifiche delle attività di una delle due entità; e) la fornitura di informazioni e le istruzioni pertinenti in merito alla loro trasmissione e utilizzazione mediante i mezzi tecnici concordati; f) la fornitura ai soggetti che detengono i diritti di proprietà sui valori di riferimento di informazioni aggiornate sulla diffusione delle informazioni ai partecipanti diretti delle CCP e ai membri o partecipanti delle sedi di negoziazione, se consentita; g) che la risoluzione delle controversie e la cessazione dell'accordo avvengano in maniera ordinata in funzione delle circostanze individuate.
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