Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 è così modificato:

In vigore dal 1 giu 2016
1) l' è sostituito dal seguente: « Il presente regolamento si applica a tutti i fagioli secchi originari della Nigeria dichiarati ai codici NC 0713 35 00, 0713 39 00 e 0713 90 00.»; 2) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica fino al 30 giugno 2019.» Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER (1)   GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione, del 18 giugno 2015, relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 8.).
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