Art. 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 è così modificato:
In vigore dal 1 giu 2016
1)
l' è sostituito dal seguente:
«
Il presente regolamento si applica a tutti i fagioli secchi originari della Nigeria dichiarati ai codici NC 0713 35 00, 0713 39 00 e 0713 90 00.»;
2)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica fino al 30 giugno 2019.»
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1)
GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/943 della Commissione, del 18 giugno 2015, relativo a misure urgenti che sospendono le importazioni di fagioli secchi originari della Nigeria e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 8.).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:874:oj#art-1