Art. 7

Verifica degli obblighi dell'emittente

In vigore dal 24 mag 2016
Verifica degli obblighi dell'emittente 1.   Il mercato regolamentato adotta e pubblica sul proprio sito Internet le procedure applicate per verificare se l'emittente del valore mobiliare rispetti gli obblighi che gli impone il diritto dell'Unione. 2.   Il mercato regolamentato provvede a che il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1 sia oggetto di verifica effettiva secondo la natura dell'obbligo, tenuto conto dei compiti di vigilanza eseguiti dalle autorità competenti interessate. 3.   Il mercato regolamentato provvede a che le procedure di cui al paragrafo 1 illustrino: a) i processi attuati per conseguire i risultati previsti al paragrafo 1; b) il modo migliore in cui l'emittente può dimostrare al mercato regolamentato di rispettare gli obblighi previsti al paragrafo 1. 4.   Il mercato regolamentato provvede a informare l'emittente degli obblighi previsti al paragrafo 1 al momento dell'ammissione alla negoziazione del suo valore mobiliare e su richiesta dello stesso emittente.
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