Art. 5

Derivati

In vigore dal 24 mag 2016
Derivati 1.   Per determinare se gli strumenti finanziari elencati all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente, il mercato regolamentato si accerta che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) le condizioni del contratto relativo allo strumento finanziario sono chiare ed inequivocabili e consentono una correlazione tra il prezzo dello strumento finanziario ed il prezzo o altra misura del valore del sottostante; b) il prezzo o altra misura del valore del sottostante è affidabile e accessibile al pubblico; c) sono accessibili al pubblico informazioni sufficienti sulla base delle quali valutare lo strumento derivato; d) le modalità di determinazione del prezzo di regolamento del contratto sono tali da garantire che questo rifletta correttamente il prezzo o altre misure del valore del sottostante; e) qualora, anziché il regolamento del differenziale in contanti, il regolamento del derivato richieda la consegna del valore mobiliare o dell'attività sottostante o ne preveda la possibilità, esistono disposizioni adeguate per consentire ai partecipanti al mercato di ottenere le informazioni pertinenti su detto sottostante e procedure adeguate di regolamento e consegna per detto sottostante. 2.   Il paragrafo 1, lettera b), non si applica agli strumenti finanziari elencati all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7 e 10, della direttiva 2014/65/UE se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) il contratto relativo allo strumento finanziario è tale da consentire con tutta probabilità la divulgazione al mercato del prezzo o altra misura del valore del sottostante, ovvero degli strumenti per valutarli, quando il prezzo o altra misura del valore non sono altrimenti accessibili al pubblico; b) il mercato regolamentato garantisce che esistano dispositivi di vigilanza adeguati per controllare la negoziazione e il regolamento di tali strumenti finanziari; c) il mercato regolamentato garantisce un regolamento e una consegna corretti, sia in caso di consegna fisica che in caso di regolamento del differenziale in contanti, conformemente alle condizioni contrattuali degli strumenti finanziari.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2017/568 — Derivati | Portale Normativo