Art. 3

Comunicazione della decisione di procedere al close out

In vigore dal 23 mag 2016
Comunicazione della decisione di procedere al close out 1.   Prima di esercitare i poteri di riduzione e di conversione in relazione alle passività risultanti da contratti derivati, l'autorità di risoluzione comunica alle controparti di tali contratti la decisione di procedere al close-out dei contratti a norma dell'articolo 63, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2014/59/UE. 2.   La decisione di close-out ha effetto immediatamente o a una data e ora di close-out successiva come specificato nella comunicazione. 3.   Nella decisione di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione, tenendo conto dei requisiti di cui all', paragrafo 1, lettera c), precisa la data e l'ora entro cui le controparti possono fornirle la prova del fatto che le negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale, ai fini della determinazione dell'importo del close-out ai sensi dell', paragrafo 1. La controparte fornisce inoltre all'autorità di risoluzione un elenco delle negoziazioni di sostituzione effettuate a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale. 4.   L'autorità di risoluzione può modificare la data e l'ora entro cui le controparti possono fornire la prova del fatto che le negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale laddove tale modifica sia coerente con l', paragrafo 1, lettera c). Alla controparte è comunicata ogni decisione di modifica della data e dell'ora entro cui le controparti possono fornire la prova del fatto che le negoziazioni di sostituzione sono avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale. 5.   Nella decisione di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione può precisare i criteri che intende applicare nel valutare se le negoziazioni di sostituzione siano avvenute a condizioni ragionevoli dal punto di vista commerciale. 6.   Il presente articolo non si applica al close-out e alla valutazione di contratti derivati compensati a livello centrale stipulati tra l'ente soggetto a risoluzione, che agisce come partecipante diretto, e una controparte centrale.
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