Art. 2

Confronto tra la distruzione di valore che deriverebbe dal close-out e il potenziale di bail-in dei contratti derivati

In vigore dal 23 mag 2016
Confronto tra la distruzione di valore che deriverebbe dal close-out e il potenziale di bail-in dei contratti derivati 1.   Ai fini dell'articolo 49, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione confronta: a) l'importo delle perdite che sarebbero sostenute dai contratti derivati in un bail-in, ottenuto moltiplicando: i) all'interno di tutte le passività dello stesso rango, la quota delle passività risultanti dai contratti derivati stabilita nel quadro della valutazione di cui all'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE e non rientranti nelle esclusioni dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, di tale direttiva; per ii) il totale delle perdite che sarebbero sostenute da tutte le passività dello stesso rango dei derivati, comprese le passività derivate risultanti dal close-out; con b) la distruzione di valore in base ad una valutazione dell'importo dei costi, delle spese, o di altre riduzioni di valore che si prevede saranno sostenuti in seguito al close-out dei contratti derivati, e ottenuta sommando i seguenti elementi: i) il rischio di un aumento del credito della controparte per il close-out derivante dai costi di ricopertura che si prevede questa debba sostenere, tenendo conto dei differenziali denaro/lettera (bid-offer), mid-to-bid o mid-to-offer in conformità dell', paragrafo 2, lettera b); ii) i costi che dovrebbero essere sostenuti dall'ente soggetto a risoluzione per concludere analoghe negoziazioni di derivati ritenute necessarie al fine di ristabilire una copertura per qualsiasi esposizione aperta o per mantenere un profilo di rischio accettabile in linea con la strategia di risoluzione. Al fine della conclusione di analoghe negoziazioni di derivati è possibile prendere in considerazione i requisiti di margine iniziali e i differenziali denaro/lettera (bid-offer) prevalenti; iii) l'eventuale riduzione del valore di avviamento (franchise value) derivante dal close-out di contratti derivati, inclusa qualsiasi riduzione della valutazione di altre attività o attività sottostanti legate ai contratti derivati oggetto del close-out, e l'eventuale impatto sui costi di finanziamento o sui livelli di reddito; iv) l'eventuale cuscinetto precauzionale contro possibili ricadute negative del close-out, quali errori e controversie relativamente alle operazioni o allo scambio di garanzie reali. 2.   Il confronto di cui al paragrafo 1 è effettuato prima che sia presa la decisione di close-out, nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 36 della direttiva 2014/59/UE finalizzata a orientare le decisioni sulle azioni di risoluzione. Successivamente all'entrata in vigore di un atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 15, di tale direttiva, il confronto si effettua conformemente alle previsioni di tale atto delegato.
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