Art. 2

In vigore dal 19 mag 2016
In deroga all', le sostanze e le miscele possono, prima del 1o febbraio 2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento. In deroga all', per le sostanze e le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1o febbraio 2018 l'obbligo di rietichettatura e di reimballaggio in conformità al presente regolamento non si applica prima del 1o febbraio 2020.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2016/918 | Portale Normativo