Art. 1

In vigore dal 19 mag 2016
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato: (1) all'articolo 23, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non classificate per la corrosione della pelle o per gravi lesioni oculari (categoria 1).» (2) L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento. (3) L'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento. (4) L'allegato III è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento. (5) L'allegato IV è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento. (6) L'allegato V è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento. (7) L'allegato VI è modificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento. (8) L'allegato VII è modificato in conformità all'allegato VII del presente regolamento.
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