Art. 1
In vigore dal 19 mag 2016
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
(1)
all'articolo 23, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non classificate per la corrosione della pelle o per gravi lesioni oculari (categoria 1).»
(2)
L'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.
(3)
L'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
(4)
L'allegato III è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.
(5)
L'allegato IV è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento.
(6)
L'allegato V è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento.
(7)
L'allegato VI è modificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento.
(8)
L'allegato VII è modificato in conformità all'allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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