Art. 2
Obbligo di calcolare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni
In vigore dal 18 mag 2016
Obbligo di calcolare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni
Le sedi di negoziazione calcolano il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni di fatto inserite nel sistema da ciascuno dei loro membri e partecipanti per ogni strumento finanziario negoziato su un sistema di negoziazione ad asta telematica continua basato su un book di negoziazione o su un sistema quote driven o su un sistema ibrido.
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