Art. 2

Obbligo di calcolare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni

In vigore dal 18 mag 2016
Obbligo di calcolare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni Le sedi di negoziazione calcolano il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni di fatto inserite nel sistema da ciascuno dei loro membri e partecipanti per ogni strumento finanziario negoziato su un sistema di negoziazione ad asta telematica continua basato su un book di negoziazione o su un sistema quote driven o su un sistema ibrido.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:566:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo