Art. 1
Definizioni
In vigore dal 18 mag 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
(a) «ordine»: tutti i messaggi in entrata, inclusi i messaggi di immissione, modifica e cancellazione trasmessi al sistema di negoziazione di una sede di negoziazione, relativi a un ordine o a una quotazione, ad esclusione dei messaggi di annullamento trasmessi successivamente a:
i)
mancata corrispondenza di ordini nell'ambito di un'asta (uncrossing);
ii)
perdita di connessione della sede;
iii)
utilizzo di un meccanismo di arresto del sistema (kill functionality);
(b) «operazione»: un ordine eseguito in tutto o in parte;
(c) «volume»: la quantità di strumenti finanziari negoziati espressa in uno dei seguenti modi:
i)
il numero di strumenti per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e altri strumenti finanziari analoghi;
ii)
il valore nominale per le obbligazioni e gli strumenti finanziari strutturati;
iii)
la dimensione del lotto e il numero di contratti per gli strumenti derivati;
iv)
le tonnellate di biossido di carbonio per le quote di emissioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:566:oj#art-1