Art. 1

Definizioni

In vigore dal 18 mag 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: (a)   «ordine»: tutti i messaggi in entrata, inclusi i messaggi di immissione, modifica e cancellazione trasmessi al sistema di negoziazione di una sede di negoziazione, relativi a un ordine o a una quotazione, ad esclusione dei messaggi di annullamento trasmessi successivamente a: i) mancata corrispondenza di ordini nell'ambito di un'asta (uncrossing); ii) perdita di connessione della sede; iii) utilizzo di un meccanismo di arresto del sistema (kill functionality); (b)   «operazione»: un ordine eseguito in tutto o in parte; (c)   «volume»: la quantità di strumenti finanziari negoziati espressa in uno dei seguenti modi: i) il numero di strumenti per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e altri strumenti finanziari analoghi; ii) il valore nominale per le obbligazioni e gli strumenti finanziari strutturati; iii) la dimensione del lotto e il numero di contratti per gli strumenti derivati; iv) le tonnellate di biossido di carbonio per le quote di emissioni.
Storico versioni

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