Art. 6
Relazione sui progressi compiuti
In vigore dal 10 mag 2016
Relazione sui progressi compiuti
1. La relazione sui progressi compiuti che deve essere presentata all'autorità di risoluzione a norma dell'articolo 52, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE comprende una revisione e una valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale e comprende perlomeno quanto segue:
a)
le tappe fondamentali raggiunte, le misure realizzate e un confronto tra il loro impatto e quello previsto dal piano di riorganizzazione aziendale;
b)
i risultati dell'ente o dell'entità e un confronto con le previsioni del piano di riorganizzazione aziendale e con precedenti relazioni sui progressi compiuti;
c)
i motivi dell'eventuale mancato raggiungimento di talune tappe fondamentali o taluni indicatori di prestazione e proposte per rimediare ai ritardi o alle carenze;
d)
eventuali altre questioni correlate all'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale che possono impedire il ripristino della sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità di cui all', paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE;
e)
le prossime misure e tappe fondamentali e una valutazione della probabilità della loro realizzazione;
f)
proiezioni aggiornate dei risultati finanziari;
g)
se necessario e giustificato, proposte di modifica di misure individuali, di tappe fondamentali o di indicatori di prestazione, a norma dell', paragrafo 2.
2. Le autorità di risoluzione possono chiedere in ogni momento all'organo di amministrazione o alla persona o alle persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE di fornire informazioni sull'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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