Art. 6

Relazione sui progressi compiuti

In vigore dal 10 mag 2016
Relazione sui progressi compiuti 1.   La relazione sui progressi compiuti che deve essere presentata all'autorità di risoluzione a norma dell'articolo 52, paragrafo 10, della direttiva 2014/59/UE comprende una revisione e una valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale e comprende perlomeno quanto segue: a) le tappe fondamentali raggiunte, le misure realizzate e un confronto tra il loro impatto e quello previsto dal piano di riorganizzazione aziendale; b) i risultati dell'ente o dell'entità e un confronto con le previsioni del piano di riorganizzazione aziendale e con precedenti relazioni sui progressi compiuti; c) i motivi dell'eventuale mancato raggiungimento di talune tappe fondamentali o taluni indicatori di prestazione e proposte per rimediare ai ritardi o alle carenze; d) eventuali altre questioni correlate all'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale che possono impedire il ripristino della sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità di cui all', paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE; e) le prossime misure e tappe fondamentali e una valutazione della probabilità della loro realizzazione; f) proiezioni aggiornate dei risultati finanziari; g) se necessario e giustificato, proposte di modifica di misure individuali, di tappe fondamentali o di indicatori di prestazione, a norma dell', paragrafo 2. 2.   Le autorità di risoluzione possono chiedere in ogni momento all'organo di amministrazione o alla persona o alle persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE di fornire informazioni sull'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale.
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