Art. 5
Attuazione e correzioni
In vigore dal 10 mag 2016
Attuazione e correzioni
1. Il piano di riorganizzazione aziendale comprende tappe di attuazione e indicatori di prestazione specifici e adeguati su base perlomeno trimestrale. Le tappe e gli indicatori possono essere corretti conformemente al processo di cui al paragrafo 2.
2. Il piano di riorganizzazione aziendale prevede che l'organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE possano modificare la strategia di riorganizzazione o le misure individuali qualora si ritenga che la loro attuazione non possa più contribuire al ripristino della sostenibilità economica a lungo termine entro la tempistica contemplata. Tali modifiche sono comunicate all'autorità di risoluzione e all'autorità competente nella relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale di cui all'. Laddove necessario per motivi di urgenza, le modifiche possono essere comunicate anche tramite relazioni straordinarie.
3. L'organo di amministrazione o la persona o le persone nominate conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE possono deviare dall'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale soltanto previa approvazione delle modifiche secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2014/59/UE.
Storico versioni
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