Art. 5
Deroga per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia
In vigore dal 28 apr 2016
Deroga per il transito attraverso Lettonia, Lituania e Polonia
1. In deroga all', il transito su strada o per ferrovia tra gli specifici posti d'ispezione frontalieri in Lettonia, Lituania e Polonia elencati e contrassegnati con la nota particolare 13 nell'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione (15) di partite delle materie prime o delle materie prime trattate di cui all' del presente regolamento provenienti dalla o destinate alla Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, è autorizzato purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la partita è sigillata dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata, con un sigillo numerato progressivamente;
b)
ogni pagina dei documenti di cui all' della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro con la dicitura «Solo per il transito verso la Russia attraverso l'UE», apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata;
c)
sono soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
d)
l'ammissibilità della partita al transito è certificata sul documento veterinario comune di entrata dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.
2. Le partite di cui al paragrafo 1 non possono essere scaricate o immagazzinate nel territorio dell'Unione secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4, o dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.
3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti ad accertare che il numero delle partite di cui al paragrafo 1 e i quantitativi corrispondenti dei prodotti in uscita dal territorio dell'Unione corrispondano al numero di partite e ai quantitativi introdotti nell'Unione.
Storico versioni
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