Art. 3
Elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori
In vigore dal 28 apr 2016
Elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori
I paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano il transito attraverso l'Unione di materie prime e di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano dirette verso un paese terzo, immediatamente dopo il transito oppure previo magazzinaggio nell'Unione secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4, e dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio (14), sono specificati nell'allegato I del presente regolamento, rispettivamente nella parte IV e nella parte V.
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