Art. 77

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

In vigore dal 27 apr 2016
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 1.   Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 2.   L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'.
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Art. 77 Regolamento (UE) 2016/679 — Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo | Portale Normativo