Art. 77 · Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

Art. 77

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

In vigore dal 27 apr 2016
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 1.   Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 2.   L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'.
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