Art. 58

Disposizioni transitorie

In vigore dal 15 apr 2016
Disposizioni transitorie 1.   Le disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008 che sono soppresse in conformità dell' del presente regolamento continuano ad applicarsi alle operazioni che sono state presentate alle autorità competenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le operazioni cui le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008 continuano ad applicarsi in conformità del paragrafo 1 siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e di controllo.
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Art. 58 Regolamento (UE) 2016/1149 — Disposizioni transitorie | Portale Normativo