Art. 56

Forza maggiore e circostanze eccezionali

In vigore dal 15 apr 2016
Forza maggiore e circostanze eccezionali Le sanzioni previste alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dal presente regolamento non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali e in altri casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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Art. 56 Regolamento (UE) 2016/1149 — Forza maggiore e circostanze eccezionali | Portale Normativo