Art. 29
Condizioni per il corretto funzionamento
In vigore dal 15 apr 2016
Condizioni per il corretto funzionamento
1. Ai fini dell' del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri adottano le condizioni necessarie per il corretto funzionamento della misura di cui al suddetto articolo, comprese quelle necessarie a garantire che il sostegno non falsi la concorrenza sul mercato delle assicurazioni.
2. Gli Stati membri fissano i massimali degli importi del sostegno erogabili in modo da garantire il rispetto delle condizioni stabilite all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono fissare il livello di sostegno sulla base dei normali tassi di mercato e di ipotesi standard sulla perdita di reddito. Gli Stati membri provvedono affinché i calcoli:
a)
contengano unicamente elementi verificabili;
b)
siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;
c)
indichino chiaramente la fonte dei dati;
d)
tengano conto delle condizioni regionali o locali, a seconda del caso.
Storico versioni
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