Art. 29

Condizioni per il corretto funzionamento

In vigore dal 15 apr 2016
Condizioni per il corretto funzionamento 1.   Ai fini dell' del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri adottano le condizioni necessarie per il corretto funzionamento della misura di cui al suddetto articolo, comprese quelle necessarie a garantire che il sostegno non falsi la concorrenza sul mercato delle assicurazioni. 2.   Gli Stati membri fissano i massimali degli importi del sostegno erogabili in modo da garantire il rispetto delle condizioni stabilite all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono fissare il livello di sostegno sulla base dei normali tassi di mercato e di ipotesi standard sulla perdita di reddito. Gli Stati membri provvedono affinché i calcoli: a) contengano unicamente elementi verificabili; b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie; c) indichino chiaramente la fonte dei dati; d) tengano conto delle condizioni regionali o locali, a seconda del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:1149:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo