Art. 29 · Condizioni per il corretto funzionamento

Art. 29

Condizioni per il corretto funzionamento

In vigore dal 15 apr 2016
Condizioni per il corretto funzionamento 1.   Ai fini dell' del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri adottano le condizioni necessarie per il corretto funzionamento della misura di cui al suddetto articolo, comprese quelle necessarie a garantire che il sostegno non falsi la concorrenza sul mercato delle assicurazioni. 2.   Gli Stati membri fissano i massimali degli importi del sostegno erogabili in modo da garantire il rispetto delle condizioni stabilite all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono fissare il livello di sostegno sulla base dei normali tassi di mercato e di ipotesi standard sulla perdita di reddito. Gli Stati membri provvedono affinché i calcoli: a) contengano unicamente elementi verificabili; b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie; c) indichino chiaramente la fonte dei dati; d) tengano conto delle condizioni regionali o locali, a seconda del caso.
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