Art. 25

Condizioni del sostegno

In vigore dal 15 apr 2016
Condizioni del sostegno 1.   Ove il sostegno di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013 sia utilizzato per finanziare le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione, esso deve essere limitato alle seguenti percentuali del contributo dei produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno di attuazione: 10 %, 8 % e 4 %. 2.   Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi del sostegno che possono essere ricevuti per finanziare le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione.
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Art. 25 Regolamento (UE) 2016/1149 — Condizioni del sostegno | Portale Normativo