Art. 41

Compiti del pertinente gestore di sistema

In vigore dal 14 apr 2016
Compiti del pertinente gestore di sistema 1.   Il pertinente gestore di sistema valuta la conformità di un gruppo di generazione ai requisiti applicabili a norma del presente regolamento, per tutta la durata di vita dell'impianto di generazione. Il titolare dell'impianto di generazione è informato dell'esito di tale valutazione. Per i gruppi di generazione di tipo A, il pertinente gestore di sistema può valersi, per tale valutazione, di certificati delle apparecchiature rilasciati da un certificatore autorizzato. 2.   Il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di richiedere che il titolare dell'impianto di generazione svolga le prove di conformità e le simulazioni secondo un piano periodico o uno schema generale oppure dopo ogni guasto, modifica o sostituzione di qualsiasi apparecchiatura che possa avere un impatto sulla conformità del gruppo di generazione ai requisiti del presente regolamento. Il titolare dell'impianto di generazione è informato dell'esito di tali prove e simulazioni di conformità. 3.   Il pertinente gestore di sistema rende pubblico un elenco delle informazioni e dei documenti da fornire nonché i requisiti che il titolare dell'impianto di generazione deve soddisfare nel quadro del processo di conformità. L'elenco contiene almeno le seguenti informazioni, documenti e requisiti: a) tutti i documenti e i certificati che il titolare dell'impianto di generazione deve trasmettere; b) il dettaglio dei dati tecnici del gruppo di generazione che interessano la connessione alla rete; c) i requisiti per i modelli degli studi di sistema in regime stazionario e dinamico; d) la tempistica di trasmissione dei dati di sistema necessari per svolgere gli studi; e) gli studi svolti dal titolare dell'impianto di generazione per dimostrare le prestazioni attese in regime stazionario e dinamico in conformità ai requisiti di cui ai capitoli 5 e 6 del titolo IV; f) le condizioni e procedure, compresa la portata, per la registrazione dei certificati delle apparecchiature e g) le condizioni e procedure per l'uso, da parte del titolare dell'impianto di generazione, dei pertinenti certificati delle apparecchiature rilasciati da un certificatore autorizzato. 4.   Il pertinente gestore di sistema rende pubblica la ripartizione delle responsabilità tra il titolare dell'impianto di generazione e il gestore di sistema per le prove, le simulazioni e il controllo di conformità. 5.   Il pertinente gestore di sistema può delegare a terzi, del tutto o in parte, l'esecuzione del controllo di conformità. In tali casi, il pertinente gestore di sistema continua a garantire il rispetto dell', compresa la stipula di impegni di riservatezza con il cessionario. 6.   Nell'impossibilità di svolgere le prove di conformità e le simulazioni come concordato tra il pertinente gestore di sistema e il titolare dell'impianto di generazione per motivi attribuibili al pertinente gestore di sistema, quest'ultimo non rifiuta senza validi motivi la comunicazione di esercizio di cui al titolo III.
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Art. 41 Regolamento (UE) 2016/631 — Compiti del pertinente gestore di sistema | Portale Normativo