Art. 39

Principi dell'analisi costi-benefici

In vigore dal 14 apr 2016
Principi dell'analisi costi-benefici 1.   I titolari di impianti di generazione di energia e i DSO, compresi i CDSO, forniscono assistenza e contributi all'analisi costi-benefici svolta in conformità agli e trasmettono i necessari dati richiesti dal pertinente gestore di sistema o TSO entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, salvo diverso accordo del pertinente TSO. Per la preparazione di un'analisi costi-benefici eseguita dal titolare o dal potenziale titolare di un impianto di generazione per valutare un'eventuale deroga ai sensi dell', i pertinenti TSO e DSO, compreso il CDSO, forniscono assistenza e contributi all'analisi costi-benefici e trasmettono i necessari dati richiesti dal titolare o dal potenziale titolare dell'impianto di generazione entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, salvo diverso accordo del titolare o del potenziale titolare dell'impianto di generazione di energia. 2.   Un'analisi costi-benefici obbedisce ai seguenti principi: a) il pertinente TSO, il pertinente gestore di sistema o il titolare o potenziale titolare dell'impianto di generazione fonda la sua analisi costi-benefici su uno o più dei seguenti principi di calcolo: i) il valore attuale netto; ii) il rendimento degli investimenti; iii) il tasso di rendimento; iv) il tempo necessario per raggiungere il pareggio; b) il pertinente TSO, il pertinente gestore di sistema o il titolare o potenziale titolare dell'impianto di generazione quantifica inoltre i vantaggi socioeconomici in termini di miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento e considera almeno: i) la conseguente riduzione delle probabilità di perdita di approvvigionamento per l'intera durata di applicazione della modifica; ii) l'entità e la durata probabili di tale perdita di approvvigionamento; iii) il costo sociale orario di tale perdita di approvvigionamento; c) il pertinente TSO, il pertinente gestore di sistema o il titolare o potenziale titolare dell'impianto di generazione quantifica i benefici per il mercato interno dell'energia elettrica, per gli scambi transfrontalieri e per l'integrazione delle energie rinnovabili e considera almeno: i) la risposta frequenza/potenza attiva; ii) le riserve per il bilanciamento; iii) la fornitura di potenza reattiva; iv) la gestione della congestione; v) le misure difensive; d) il pertinente TSO quantifica i costi dell'applicazione delle norme necessarie ai gruppi di generazione esistenti e considera almeno: i) i costi diretti sostenuti per l'attuazione di un requisito; ii) i costi connessi a perdite di opportunità imputabili; iii) i costi connessi a conseguenti modifiche alla manutenzione e al funzionamento.
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Art. 39 Regolamento (UE) 2016/631 — Principi dell'analisi costi-benefici | Portale Normativo