Art. 6
Revisione intermedia
In vigore dal 13 apr 2016
Revisione intermedia
1. La Commissione procede a una valutazione dell'impatto del presente regolamento sul mercato dell'olio d'oliva dell'Unione dopo la sua entrata in vigore e trasmette le conclusioni di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Nel caso accerti che il mercato dell'olio d'oliva dell'Unione è pregiudicato dalle disposizioni del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione al fine di introdurre misure correttive volte a ristabilire la normalità su tale mercato. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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