Art. 5

Sospensione temporanea

In vigore dal 13 apr 2016
Sospensione temporanea La Commissione, qualora riscontri elementi di prova sufficienti a dimostrare il mancato rispetto da parte della Tunisia delle condizioni di cui all', può adottare un atto di esecuzione che sospende temporanemente in toto o in parte gli accordi preferenziali di cui all'. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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