Art. 1
In vigore dal 31 mar 2016
L', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione (3) è sostituito dal seguente:
«3.
“ispettore della Commissione”, persona scelta dalla Commissione per partecipare alle ispezioni della Commissione, che è cittadina dell'Unione o di uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio e dipendente di una delle seguenti entità:
—
la Commissione;
—
uno Stato membro dell'Unione, come auditor nazionale;
—
uno Stato membro dell'EFTA, come persona incaricata di svolgere attività di controllo della conformità a livello nazionale a nome di tale Stato membro;
—
l'Autorità di vigilanza EFTA;
—
il segretariato della Conferenza europea dell'aviazione civile.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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