Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 mar 2016
L', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione (3) è sostituito dal seguente: «3. “ispettore della Commissione”, persona scelta dalla Commissione per partecipare alle ispezioni della Commissione, che è cittadina dell'Unione o di uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio e dipendente di una delle seguenti entità: — la Commissione; — uno Stato membro dell'Unione, come auditor nazionale; — uno Stato membro dell'EFTA, come persona incaricata di svolgere attività di controllo della conformità a livello nazionale a nome di tale Stato membro; — l'Autorità di vigilanza EFTA; — il segretariato della Conferenza europea dell'aviazione civile.»
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