Art. 1
In vigore dal 23 mar 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 è così modificato:
1)
all'articolo 9, paragrafo 1, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»;
2)
l'articolo 10 è così modificato:
a)
la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»;
b)
la data «30 novembre 2016» è sostituita dalla data «31 marzo 2017»;
3)
l'articolo 11 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la data «30 giugno 2016» è sostituita dalla data «31 ottobre 2016»;
b)
al paragrafo 2, quarto comma, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»;
4)
l'articolo 12 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la data «31 luglio 2016» è sostituita dalla data «30 novembre 2016»;
b)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
al primo comma, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»;
ii)
al secondo comma, la data «30 novembre 2016» è sostituita dalla data «31 marzo 2017»;
iii)
al terzo comma, la data «30 settembre 2016» è sostituita dalla data «31 gennaio 2017».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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