Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 mar 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 è così modificato: 1) all'articolo 9, paragrafo 1, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»; 2) l'articolo 10 è così modificato: a) la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»; b) la data «30 novembre 2016» è sostituita dalla data «31 marzo 2017»; 3) l'articolo 11 è così modificato: a) al paragrafo 1, la data «30 giugno 2016» è sostituita dalla data «31 ottobre 2016»; b) al paragrafo 2, quarto comma, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»; 4) l'articolo 12 è così modificato: a) al paragrafo 1, la data «31 luglio 2016» è sostituita dalla data «30 novembre 2016»; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) al primo comma, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «31 luglio 2016»; ii) al secondo comma, la data «30 novembre 2016» è sostituita dalla data «31 marzo 2017»; iii) al terzo comma, la data «30 settembre 2016» è sostituita dalla data «31 gennaio 2017».
Storico versioni

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