Art. 94
Decisione congiunta adottata a livello di ciascuna filiazione in assenza di una decisione congiunta a livello consolidato
In vigore dal 23 mar 2016
Decisione congiunta adottata a livello di ciascuna filiazione in assenza di una decisione congiunta a livello consolidato
In assenza di una decisione congiunta a livello consolidato o di impresa madre in conformità dell', paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni si adoperano per giungere ad una decisione congiunta sul livello del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili da applicare a ciascuna rispettiva filiazione a livello individuale.
La decisione congiunta tiene conto del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito a livello consolidato e di impresa madre dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo, e segue tutte le fasi, ad eccezione di quelle riguardanti l'istituzione di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato o di impresa madre, previste dagli articoli da 90 a 93, per la redazione, l'adozione, la comunicazione e il monitoraggio dell'applicazione della decisione congiunta sul livello del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili da applicare a ciascuna rispettiva filiazione a livello individuale.
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