Art. 93

Monitoraggio dell'applicazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili

In vigore dal 23 mar 2016
Monitoraggio dell'applicazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (1)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica l'esito della discussione tenuta ai sensi dell', paragrafo 3, alle autorità di risoluzione delle filiazioni nel caso in cui l'impresa madre nell'Unione sia tenuta a intraprendere azioni specifiche al fine di soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato o individuale. (2)   Le autorità di risoluzione delle filiazioni comunicano l'esito della discussione tenuta ai sensi dell', paragrafo 4, all'autorità di risoluzione a livello di gruppo nel caso in cui le filiazioni del gruppo nella loro giurisdizione siano tenute a intraprendere azioni specifiche al fine di soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato o individuale. (3)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette alle autorità di risoluzione delle filiazioni il risultato della procedura di cui al paragrafo 2. (4)   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni monitorano l'applicazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a livello consolidato, di impresa madre e di ciascuna filiazione, per tutte le entità del gruppo oggetto della decisione congiunta, e a livello consolidato.
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Art. 93 Regolamento (UE) 2016/1075 — Monitoraggio dell'applicazione della decisione congiunta sui requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili | Portale Normativo