Art. 1

In vigore dal 14 mar 2016
Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato: (1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda»; (2) all', il punto 5) è sostituito dal seguente: «Per Comitato per le sanzioni si intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda.»; (3) all' è aggiunto il punto seguente: «7. Per autorità competenti si intendono le autorità degli Stati membri, elencate nell'allegato II.»; (4) all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità, da un organismo o da un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I e dell'allegato I bis, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.»; (5) all' è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 2 comprende anche: i capitali e le risorse economiche utilizzate per la fornitura di hosting su Internet e di servizi connessi utilizzati per sostenere l'ISIL (Da'esh), Al-Qaeda e le persone fisiche o le persone giuridiche, le entità, gli organismi o i gruppi di cui all'allegato I; il pagamento di riscatti a tali persone fisiche o giuridiche, entità, organismi o gruppi, a prescindere dalle modalità o dalla provenienza del pagamento; i capitali e le risorse economiche fornite in relazione al viaggio di tali persone fisiche, comprese le spese sostenute per il loro trasporto e alloggio; e i capitali e le risorse economiche connesse al commercio diretto o indiretto di petrolio e di prodotti petroliferi raffinati, raffinerie modulari e materiali connessi tra cui sostanze chimiche e lubrificanti, nonché altre risorse naturali.»; (6) all', paragrafo 3, le parole «associati alla rete Al-Qaeda» sono sostituite da «associati alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) o di Al-Qaeda»; (7) all', paragrafo 4, nella versione inglese le parole «these prohibitions» sono sostituite da «this prohibition»; (8) all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera a), le parole «elencate nell'allegato II» sono soppresse; (9) all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), le parole «elencata nell'allegato II» sono soppresse; (10) all'articolo 2 bis, paragrafo 3, le parole «della Comunità» sono sostituite da «dell'Unione»; (11) all'articolo 5, paragrafo 1, le parole «dell'articolo 284 del trattato» sono sostituite da «dell'articolo 337 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; (12) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) fornire immediatamente qualsiasi informazione possa facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai fondi e alle risorse economiche detenuti o controllati agendo per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità, di un organismo o di un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I o dell'allegato I bis, o ai conti e agli importi congelati a norma dell', alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità. In particolare, le informazioni disponibili su fondi o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone designate dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ed elencate nell'allegato I devono essere fornite nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento;»; (13) all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), le parole «elencate nell'allegato II» sono soppresse; (14) l'articolo 7 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 7 ter 1.   La Commissione è assistita da un comitato. 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 (*1) del Parlamento europeo e del Consiglio; (*1)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" (15) all'articolo 13, le parole «delle Comunità europee» sono sostituite da «dell'Unione europea».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:363:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2016/363 | Portale Normativo