Art. 1
In vigore dal 14 mar 2016
Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
(1)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda»;
(2)
all', il punto 5) è sostituito dal seguente:
«Per Comitato per le sanzioni si intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda.»;
(3)
all' è aggiunto il punto seguente:
«7.
Per autorità competenti si intendono le autorità degli Stati membri, elencate nell'allegato II.»;
(4)
all', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità, da un organismo o da un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I e dell'allegato I bis, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.»;
(5)
all' è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. Il divieto di cui al paragrafo 2 comprende anche: i capitali e le risorse economiche utilizzate per la fornitura di hosting su Internet e di servizi connessi utilizzati per sostenere l'ISIL (Da'esh), Al-Qaeda e le persone fisiche o le persone giuridiche, le entità, gli organismi o i gruppi di cui all'allegato I; il pagamento di riscatti a tali persone fisiche o giuridiche, entità, organismi o gruppi, a prescindere dalle modalità o dalla provenienza del pagamento; i capitali e le risorse economiche fornite in relazione al viaggio di tali persone fisiche, comprese le spese sostenute per il loro trasporto e alloggio; e i capitali e le risorse economiche connesse al commercio diretto o indiretto di petrolio e di prodotti petroliferi raffinati, raffinerie modulari e materiali connessi tra cui sostanze chimiche e lubrificanti, nonché altre risorse naturali.»;
(6)
all', paragrafo 3, le parole «associati alla rete Al-Qaeda» sono sostituite da «associati alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) o di Al-Qaeda»;
(7)
all', paragrafo 4, nella versione inglese le parole «these prohibitions» sono sostituite da «this prohibition»;
(8)
all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera a), le parole «elencate nell'allegato II» sono soppresse;
(9)
all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), le parole «elencata nell'allegato II» sono soppresse;
(10)
all'articolo 2 bis, paragrafo 3, le parole «della Comunità» sono sostituite da «dell'Unione»;
(11)
all'articolo 5, paragrafo 1, le parole «dell'articolo 284 del trattato» sono sostituite da «dell'articolo 337 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
(12)
all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
fornire immediatamente qualsiasi informazione possa facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai fondi e alle risorse economiche detenuti o controllati agendo per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità, di un organismo o di un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I o dell'allegato I bis, o ai conti e agli importi congelati a norma dell', alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità.
In particolare, le informazioni disponibili su fondi o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone designate dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ed elencate nell'allegato I devono essere fornite nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento;»;
(13)
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), le parole «elencate nell'allegato II» sono soppresse;
(14)
l'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:
«Articolo 7 ter
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 (*1) del Parlamento europeo e del Consiglio;
(*1) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"
(15)
all'articolo 13, le parole «delle Comunità europee» sono sostituite da «dell'Unione europea».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:363:oj#art-1