Art. 2
In vigore dal 11 mar 2016
Tutti i dati da includere nelle notifiche a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 sono presentati secondo i criteri e i formati indicati nell'allegato del presente regolamento, in forma elettronica e in formato leggibile informaticamente e in un modello XML uniforme secondo la metodologia ISO 20022.
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