Art. 1

In vigore dal 11 mar 2016
1.   Entro le ore 21.00 CET di ogni giorno in cui le negoziazioni sono aperte, la sede di negoziazione notifica con procedura automatizzata all'autorità competente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, ogni strumento finanziario che, entro le ore 18.00 CET del medesimo giorno, vi è stato per la prima volta oggetto di richiesta di ammissione alla negoziazione o ammesso alla negoziazione o negoziato, anche tramite inoltro di ordini o quotazioni nel sistema della sede di negoziazione, oppure che ha cessato di esservi negoziato o ammesso alla negoziazione. 2.   Lo strumento finanziario che, dopo le ore 18.00 CET, è stato per la prima volta oggetto di richiesta di ammissione alla negoziazione o ammesso alla negoziazione o negoziato nella sede di negoziazione, anche tramite inoltro di ordini o quotazioni nel suo sistema, oppure che ha cessato di esservi negoziato o ammesso alla negoziazione è notificato con procedura automatizzata all'autorità competente dalla sede di negoziazione entro le ore 21.00 CET del giorno successivo in cui le negoziazioni sono aperte. 3.   A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'autorità competente trasmette con procedura automatizzata all'ESMA le notifiche previste ai paragrafi 1 e 2 ogni giorno entro le ore 23.59 CET usando canali di comunicazione elettronica protetti.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2016/378 — Testo vigente | Portale Normativo