Art. 165
Materiale germinale per fini scientifici e atti delegati
In vigore dal 9 mar 2016
Materiale germinale per fini scientifici e atti delegati
1. L'autorità competente del luogo di destinazione può, previo accordo dell'autorità competente del luogo di origine, autorizzare nel territorio dello Stato membro di destinazione movimenti di materiale germinale a fini scientifici qualora tali movimenti non siano conformi alle prescrizioni degli articoli da 159 a 164.
2. L'autorità competente concede le deroghe di cui al paragrafo 1 solo alle seguenti condizioni:
a)
le autorità competenti del luogo di destinazione e del luogo di origine:
i)
hanno convenuto le condizioni per i movimenti proposti;
ii)
provvedono affinché siano predisposte le necessarie misure di riduzione dei rischi affinché i movimenti in questione non compromettano lo stato sanitario nei luoghi situati lungo il tragitto e nel luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettera d);
iii)
hanno notificato all'autorità competente degli Stati membri di passaggio, se del caso, la deroga concessa e le relative condizioni;
b)
i movimenti avvengono sotto la supervisione delle autorità competenti dei luoghi di origine e di destinazione e, se del caso, dell'autorità competente degli eventuali Stati membri di passaggio.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme relative alla concessione di deroghe da parte delle autorità competenti, che integrano quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
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