Art. 158
Obblighi per gli operatori nel luogo di destinazione
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi per gli operatori nel luogo di destinazione
1. Gli operatori di stabilimenti nel luogo di destinazione che ricevono materiale germinale da uno stabilimento situato in un altro Stato membro:
a)
verificano la presenza:
i)
dei marchi conformemente all' e alle norme adottate ai sensi dell';
ii)
dei certificati sanitari di cui all';
b)
dopo aver verificato il materiale germinale ricevuto, informano l'autorità competente nel luogo di destinazione in merito a qualsiasi irregolarità riguardante:
i)
il materiale germinale ricevuto;
ii)
i marchi di cui alla lettera a), punto i);
iii)
i certificati sanitari di cui alla lettera a), punto ii).
2. Nel caso di un'irregolarità di cui al paragrafo 1, lettera b), l'operatore interessato mantiene il materiale germinale conservato separatamente fino all'adozione di una decisione in merito da parte dell'autorità competente.
Storico versioni
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