Art. 121

Prescrizioni in materia di tracciabilità per il materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina

In vigore dal 9 mar 2016
Prescrizioni in materia di tracciabilità per il materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina 1.   Gli operatori che producono, trasformano o immagazzinano materiale germinale appongono sul materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, caprina, ovina, suina ed equina un marchio che consenta di determinare chiaramente: a) gli animali donatori; b) la data della raccolta; e c) gli stabilimenti di materiale germinale in cui tale materiale è stato raccolto, prodotto, trasformato e immagazzinato. 2.   La marcatura di cui al paragrafo 1 è concepita in modo da assicurare: a) l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie stabilite dal presente regolamento; b) la tracciabilità del materiale germinale, dei suoi movimenti all'interno e tra gli Stati membri e del suo ingresso nell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-121

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 121 Regolamento (UE) 2016/429 — Prescrizioni in materia di tracciabilità per il materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina | Portale Normativo