Art. 121
Prescrizioni in materia di tracciabilità per il materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina
In vigore dal 9 mar 2016
Prescrizioni in materia di tracciabilità per il materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina
1. Gli operatori che producono, trasformano o immagazzinano materiale germinale appongono sul materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, caprina, ovina, suina ed equina un marchio che consenta di determinare chiaramente:
a)
gli animali donatori;
b)
la data della raccolta; e
c)
gli stabilimenti di materiale germinale in cui tale materiale è stato raccolto, prodotto, trasformato e immagazzinato.
2. La marcatura di cui al paragrafo 1 è concepita in modo da assicurare:
a)
l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie stabilite dal presente regolamento;
b)
la tracciabilità del materiale germinale, dei suoi movimenti all'interno e tra gli Stati membri e del suo ingresso nell'Unione.
Storico versioni
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