Art. 121 · Prescrizioni in materia di tracciabilità per il materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina

Art. 121

Prescrizioni in materia di tracciabilità per il materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina

In vigore dal 9 mar 2016
Prescrizioni in materia di tracciabilità per il materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina 1.   Gli operatori che producono, trasformano o immagazzinano materiale germinale appongono sul materiale germinale di animali detenuti delle specie bovina, caprina, ovina, suina ed equina un marchio che consenta di determinare chiaramente: a) gli animali donatori; b) la data della raccolta; e c) gli stabilimenti di materiale germinale in cui tale materiale è stato raccolto, prodotto, trasformato e immagazzinato. 2.   La marcatura di cui al paragrafo 1 è concepita in modo da assicurare: a) l'applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie stabilite dal presente regolamento; b) la tracciabilità del materiale germinale, dei suoi movimenti all'interno e tra gli Stati membri e del suo ingresso nell'Unione.
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