Art. 25
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
In vigore dal 9 mar 2016
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. Se un organismo notificato subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformità o ricorre a un'affiliata, deve garantire che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all' e informarne di conseguenza l'autorità di notifica.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da una filiale solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati tengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti l'esame delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi ai sensi dell'allegato III.
Storico versioni
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