Art. 25

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

In vigore dal 9 mar 2016
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 1.   Se un organismo notificato subappalta compiti specifici connessi alla valutazione della conformità o ricorre a un'affiliata, deve garantire che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all' e informarne di conseguenza l'autorità di notifica. 2.   Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite dai subappaltatori o dalle affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3.   Le attività possono essere subappaltate o eseguite da una filiale solo con il consenso del cliente. 4.   Gli organismi notificati tengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti l'esame delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi ai sensi dell'allegato III.
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