Art. 24

Presunzione di conformità degli organismi notificati

In vigore dal 9 mar 2016
Presunzione di conformità degli organismi notificati Se un organismo di valutazione della conformità dimostra la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si deve presumere che esso soddisfi i requisiti di cui all' nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprono tali requisiti.
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