Art. 3
In vigore dal 2 mar 2016
Le denominazioni «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de Foin»/«Leche de heno» possono essere utilizzate per designare prodotti non conformi al disciplinare per «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de Foin»/«Leche de heno» per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Se usate con riferimento a prodotti non conformi al disciplinare tali denominazioni non possono essere accompagnate né dall'indicazione «specialità tradizionale garantita», né dall'abbreviazione «STG», né dal relativo simbolo dell'Unione.
Dopo la scadenza del periodo di due anni, i produttori di «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de Foin»/«Leche de heno» sono autorizzati a continuare a immettere sul mercato prodotti recanti tali denominazioni, elaborati prima della fine di tale periodo e non conformi al disciplinare di cui all', fino all'esaurimento delle scorte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:304:oj#art-3