Art. 1

In vigore dal 2 mar 2016
Le denominazioni «Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de Foin»/«Leche de heno» (STG) sono registrate. Le denominazioni di cui al primo comma designano un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, vari prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
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