Art. 3

Ripartizione della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria

In vigore dal 15 feb 2016
Ripartizione della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria 1.   L'ente pubblica la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria prevista all'articolo 451, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 compilando e pubblicando: a) le righe da 1 a UE-19b del modello «LRCom» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II; b) le righe da UE-1 a UE-12 del modello «LRSpl» dell'allegato I conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), non è tenuto a compilare e pubblicare a livello subconsolidato il modello «LRSpl» dell'allegato I l'ente che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, è tenuto a pubblicare informazioni a livello subconsolidato.
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