Art. 2
Modifica della decisione su quale coefficiente di leva finanziaria pubblicare
In vigore dal 15 feb 2016
Modifica della decisione su quale coefficiente di leva finanziaria pubblicare
1. L'ente che modifica la scelta del coefficiente di leva finanziaria da pubblicare, a norma dell'articolo 499, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, pubblica la riconciliazione delle informazioni su tutti i coefficienti pubblicati fino al momento della modifica compilando e pubblicando i modelli «LRSum», «LRCom», «LRSpl» e «LRQua» dell'allegato I per ciascuna delle date di riferimento corrispondenti ai coefficienti pubblicati fino al momento della modifica.
2. L'ente pubblica le informazioni indicate al paragrafo 1 nella prima pubblicazione successiva alla modifica della scelta del coefficiente di leva finanziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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