Art. 14

Misure transitorie

In vigore dal 8 feb 2016
Misure transitorie In deroga all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni delle partite di alimenti di cui all', paragrafo 1, che abbiano lasciato il paese di origine anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.
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