Art. 40

Squali seta e squali alalunga

In vigore dal 22 gen 2016
Squali seta e squali alalunga 1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie: a) squali seta (Carcharhinus falciformis), b) squali alalunga (Carcharhinus longimanus). 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
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Art. 40 Regolamento (UE) 2016/72 — Squali seta e squali alalunga | Portale Normativo